IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazio ni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale e' stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli "Enti pubblici non economici", delle "Regioni e delle autonomie locali", del "Servizio sanitario nazionale" e delle "Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione", ed e' stato previsto che le "competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci"; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 - relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici - sottoscritto il 5 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, CONFSAL, RdB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanita' dirigenza; Vista la lettera prot. n. 19 del 3 gennaio 1997 (pervenuta il 7 gennaio 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, concordato il 18 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanita' dirigenza, integrativo del CCNL del predetto personale non medico con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 5 dicembre 1996; Visto il "testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnicofinanziaria; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29 / 1993, il quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali" il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"; Vista la lettera prot. n. 10013/ 97 /7.515 del 9 gennaio 1997, con la quale e' stata chiesta l'"Intesa" della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che "tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ............. nel caso non intervenga risposta entro 5 giorni ................ si riterra' acquisita l'Intesa"; Considerato che non e' intervenuta risposta alla predetta lettera del 9 gennaio 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita; Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e' prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725 / 1992 "la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria", indicando, in particolare, in lire 66,25 miliardi ed in lire 110,48 miliardi gli specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale dipendente dal Servizio sanitario nazionale; Considerato che il predetto testo concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i limiti delle disponibilita' finanziarie determinate dalla legge n. 725 / 1994 e dalla direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento; Considerato che il predetto testo concordato e' coerente con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29 / 1993, valorizzando la funzione e le responsabilita' del personale con qualifica dirigenziale; Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 gennaio 1997 concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza citato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .......... ...... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...................." e ad "esercitare ............. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .................... 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, concordato il 18 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanita' dirigenza, integrativo del CCNL del predetto personale non medico con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 5 dicembre 1996. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 17 gennaio 1997 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1997 Attidi Governo, registro n. 109, foglio n. 9, registrato con riserva con delibera delle Sezioni riunite adottata nell'adunanza del 23 luglio 1997