IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia  di pubblico impiego a norma  dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  25 gennaio 1994,
n. 144, e  successive modificazioni ed integrazio  ni, recante "Norme
per  l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia   per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Viste  le direttive  del 5  settembre 1994  e del  1 febbraio  1995
impartite dal  Presidente del Consiglio dei  Ministri all'Agenzia per
la rappresentanza  negoziale delle pubbliche  amministrazioni (ARAN),
previa  intesa  con  le   amministrazioni  regionali  espressa  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni  e delle province autonome di
Trento  e di  Bolzano, per  il personale  dipendente dalle  regioni e
dagli   enti   regionali,   e   dopo  avere   acquisito   il   parere
dell'Associazione nazionale dei comuni  d'Italia (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
  Vista la legge  23 dicembre 1994, n. 725 (legge  finanziaria per il
1995), ed  in particolare l'art. 2,  comma 13, con il  quale e' stata
determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire
4.200 miliardi,  rispettivamente per gli  anni 1995, 1996 e  1997, la
spesa  relativa ai  rinnovi contrattuali  del personale  dei comparti
degli "Enti pubblici non economici", delle "Regioni e delle autonomie
locali", del  "Servizio sanitario  nazionale" e delle  "Istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione", ed e' stato previsto che le
"competenti  amministrazioni pubbliche  provvedono nell'ambito  delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci";
  Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
medico  con qualifica  dirigenziale e  relative specifiche  tipologie
professionali, dipendente dalle  amministrazioni pubbliche ricomprese
nel comparto del  personale del Servizio sanitario  nazionale, di cui
all'art. 11 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593 - relativo al  periodo dal 1 gennaio 1994 al 31
dicembre 1997  per gli aspetti normativi  e dal 1 gennaio  1994 al 31
dicembre 1995, per gli aspetti economici - sottoscritto il 5 dicembre
1996 tra l'ARAN e le  confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA,
CISAL, CISNAL, CONFEDIR,  CONFSAL, RdB/CUB, USPPI e  UNIONQUADRI e le
organizzazioni   sindacali   di   categoria  AUPI,   SNABI,   SINAFO,
USINCI/SICUS,  CIDA/SIDIRSS,   CISL  FISOS/Dirigenti   e  Federazione
nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanita' dirigenza;
  Vista la  lettera prot. n.  19 del 3  gennaio 1997 (pervenuta  il 7
gennaio 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51,
comma 1, e  52, comma 3, del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n.
29, e  successive modificazioni  ed integrazioni  - ha  trasmesso, ai
fini   dell'"autorizzazione  alla   sottoscrizione",  il   testo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con
qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali,
dipendente  dalle amministrazioni  pubbliche ricomprese  nel comparto
del  personale del  Servizio  sanitario nazionale,  concordato il  18
dicembre 1996  tra l'ARAN e  le confederazioni sindacali  CGIL, CISL,
UIL,  CIDA,  CISAL,  CISNAL,  CONFEDIR,  USPPI  e  UNIONQUADRI  e  le
organizzazioni   sindacali   di   categoria  AUPI,   SNABI,   SINAFO,
USINCI/SICUS,  CIDA/SIDIRSS,   CISL  FISOS/Dirigenti   e  Federazione
nazionale FP CGIL/Dirigenza e  UIL/Sanita' dirigenza, integrativo del
CCNL del  predetto personale  non medico con  qualifica dirigenziale,
sottoscritto il 5 dicembre 1996;
  Visto il  "testo concordato"  in precedenza  indicato, il  quale e'
stato inviato unitamente ad una relazione tecnicofinanziaria;
  Visto l'art. 51, comma 1,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 - come modificato dal  decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e  dal decreto legislativo  23 dicembre 1993,  n. 546 -  il quale
prevede che,  ai fini  della autorizzazione alla  sottoscrizione, "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo  o  negativo,  tenendo   conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi  dei contratti  collettivi anche  decentrati relativi  al
precedente periodo  contrattuale e  della conformita'  alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Visto il citato  art. 51, comma 1, del decreto  legislativo n. 29 /
1993, il  quale prevede  anche che "per  quanto attiene  ai contratti
collettivi riguardanti il personale  dipendente dalle regioni e dagli
enti  regionali"   il  Governo,  ai  fini   dell'autorizzazione  alla
sottoscrizione,  "provvede  previa   intesa  con  le  amministrazioni
regionali, espressa  dalla Conferenza dei presidenti  delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano";
  Vista la lettera prot. n. 10013/  97 /7.515 del 9 gennaio 1997, con
la quale e' stata chiesta  l'"Intesa" della Conferenza dei presidenti
delle  regioni e  delle province  autonome  di Trento  e di  Bolzano,
precisando che "tenuto conto  dei tempi ristrettissimi previsti dalla
richiamata normativa  ............. nel caso non  intervenga risposta
entro 5 giorni ................ si riterra' acquisita l'Intesa";
  Considerato che  non e' intervenuta risposta  alla predetta lettera
del 9 gennaio 1997 entro gli  indicati cinque giorni per cui l'intesa
della  Conferenza  dei  presidenti  delle regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;
  Considerato  che nella  citata direttiva  del 5  settembre 1994  e'
stato  precisato che  "per il  1994 non  possono essere  riconosciuti
ulteriori   benefici  economici,   oltre   l'indennita'  di   vacanza
contrattuale  attribuita,  per nove  mensilita',  a  decorrere dal  1
aprile 1994,  con il provvedimento  del Presidente del  Consiglio dei
Ministri del 28  aprile 1994 (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno 1994) e' prorogato  fino al 31 dicembre 1994 con il
decreto-legge 27  luglio 1994, n.  469" e che nella  citata direttiva
del 1  febbraio 1995  e' stata  definita, nell'ambito  degli indicati
stanziamenti di cui alla legge n.  725 / 1992 "la distribuzione delle
risorse  tra i  singoli  contratti collettivi  riguardanti i  diversi
comparti  di  contrattazione collettiva  del  pubblico  impiego e  le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica  dirigenziale e  per  la dirigenza  medica e  veterinaria",
indicando, in particolare,  in lire 66,25 miliardi ed  in lire 110,48
miliardi  gli specifici  importi destinati,  rispettivamente per  gli
anni 1995  e 1996, al  rinnovo del contratto collettivo  nazionale di
lavoro dell'autonoma  separata area di contrattazione  collettiva per
il  personale non  medico con  qualifica dirigenziale  dipendente dal
Servizio sanitario nazionale;
  Considerato che  il predetto  testo concordato, con  le motivazioni
indicate nel seguito,  non risulta, in generale, in  contrasto con le
citate  direttive  del  5  settembre  1994 e  del  1  febbraio  1995,
impartite,  a seguito  di  intesa intervenuta  con  il Ministero  del
tesoro, dal  Presidente del  Consiglio dei Ministri  all'ARAN, previa
intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome  di Trento e di  Bolzano e dopo avere  acquisito il
parere dell'ANCI e dell'UPI;
  Considerato  che  la spesa  complessiva  diretta  ed indiretta  del
rinnovo contrattuale in  questione e' contenuta entro  i limiti delle
disponibilita' finanziarie  determinate dalla legge  n. 725 /  1994 e
dalla direttiva del  1 febbraio 1995, razionalizzando in  tal modo il
costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvati dal Parlamento;
  Considerato  che il  predetto testo  concordato e'  coerente con  i
principi  e gli  obiettivi  di razionalizzazione  dell'organizzazione
delle amministrazioni  pubbliche e di revisione  della disciplina del
rapporto  di lavoro  dei  pubblici dipendenti  contenuti nel  decreto
legislativo   n.  29   /  1993,   valorizzando  la   funzione  e   le
responsabilita' del personale con qualifica dirigenziale;
  Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato
testo concordato,  nel rendere  piu' flessibile  l'organizzazione del
lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni
pubbliche,  contribuisce, con  una maggiore  responsabilizzazione dei
dirigenti,   ad   accrescere   l'efficacia   e   l'efficienza   delle
amministrazioni pubbliche,  realizzando l'obiettivo di  migliorare le
relazioni  con  l'utenza con  la  contestuale  diminuzione dei  costi
complessivi dei servizi pubblici;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione  del  17  gennaio 1997  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e
le  organizzazioni sindacali  maggiormente rappresentative  sul piano
nazionale in precedenza citato;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 121 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro  per la funzione pubblica, sen. Franco
Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ..........
 ...... del decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29 e successive
modificazioni ed integrazioni  ...................." e ad "esercitare
 .............   ogni  altra   funzione   attribuita  dalle   vigenti
disposizioni  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri,  relative a
tutte  le materie  che  riguardano  .................... 1)  Funzione
pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
  ai sensi dell'art. 51, comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.  29, e  successive modificazioni ed  integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)   alla  sottoscrizione   dell'allegato  testo   del  contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica
dirigenziale   e   relative   specifiche   tipologie   professionali,
dipendente  dalle amministrazioni  pubbliche ricomprese  nel comparto
del  personale del  Servizio  sanitario nazionale,  concordato il  18
dicembre 1996  tra l'ARAN e  le confederazioni sindacali  CGIL, CISL,
UIL,  CIDA,  CISAL,  CISNAL,  CONFEDIR,  USPPI  e  UNIONQUADRI  e  le
organizzazioni   sindacali   di   categoria  AUPI,   SNABI,   SINAFO,
USINCI/SICUS,  CIDA/SIDIRSS,   CISL  FISOS/Dirigenti   e  Federazione
nazionale FP CGIL/Dirigenza e  UIL/Sanita' dirigenza, integrativo del
CCNL del  predetto personale  non medico con  qualifica dirigenziale,
sottoscritto il 5 dicembre 1996.
  Ai sensi dell'art. 51, comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29,  e successive modificazioni e  integrazioni, la presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
  Roma, 17 gennaio  1997
                       p. Il Presidente del  Consiglio dei Ministri
                           Il Ministro per la funzione pubblica
                                          Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1997
Attidi  Governo,  registro  n.  109,  foglio  n.  9,  registrato  con
  riserva con  delibera delle Sezioni riunite  adottata nell'adunanza
  del 23 luglio 1997